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D.M. MIUR 09.02.2005, n. 21. (G.U. 15.02.2005, n. 13)

Art. 2 - Attivazione corsi speciali abilitanti, riservati agli insegnanti tecnico pratici che abbiano prestato 360 giorni di servizio

1.- Le Università istituiscono, altresì, ai sensi dell'art. 2, comma c ter, della citata legge n. 143/2004, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento, riservati ai:

- docenti tecnico pratici, privi della specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento da conseguire con il corso speciale, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, che consente l'accesso alle classi di concorso di cui alla tabella C annessa al decreto ministeriale n. 39/1998, e di 360 giorni di servizio, prestati nella scuola statale o paritaria o legalmente riconosciuta, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, con il prescritto titolo di studio, per insegnamenti corrispondenti a classi di concorso.

2.- I corsi speciali per il conseguimento dell'idoneità nella scuola secondaria saranno svolti secondo i medesimi criteri di cui al precedente articolo 1, comma 3.

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