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D.M. MIUR 09.02.2005, n. 21. (G.U. 15.02.2005, n. 13)

Art. 6 - Condizioni e limitazioni particolari per l'ammissione ai corsi

1.- Possono partecipare ai corsi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, purché in possesso degli specifici requisiti richiesti, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado iscritti con riserva nelle graduatorie permanenti, che non beneficiano dello scioglimento della riserva stessa previsto dall'art. 2, comma 7 bis della citata legge n. 143/2004, in quanto non hanno maturato il requisito dei 360 giorni di servizio nel periodo compreso tra il 27 aprile 2000 e il 28 ottobre 2000.

In tal caso, le competenti strutture didattiche, possono valutare la possibilità di concedere uno specifico credito per il percorso formativo già effettuato dal corsista esclusivamente nel caso in cui l'abilitazione o l'idoneità conseguita con riserva sia la stessa da conseguire con il corso speciale annuale.

2.- Non possono partecipare ai corsi speciali di cui agli articoli 1, 2 e 3 docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ogni ordine e grado di scuola.

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