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D.M. MIUR 09.02.2005, n. 21. (G.U. 15.02.2005, n. 13)

Art. 7 - Svolgimento dei corsi - prove d'esame

1.- I corsi si svolgeranno nell'anno accademico 2004/2005, secondo il calendario che sarà fissato dalle competenti Università e Accademie nelle sedi che saranno individuate sulla base di una apposita intesa tra il Rettore dell'Università o del Direttore dell'Accademia interessata col competente Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

In linea di massima, le lezioni si terranno due giorni a settimana, nelle ore pomeridiane e nell'intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dalle Università e Accademie in relazione a specifiche esigenze dei corsisti e la organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche.

2.- Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati sarà possibile l'organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed in ultima analisi interregionale, attraverso specifiche intese tra i Direttori Regionali e le strutture didattiche universitarie e accademiche interessate.

3.- Il contingente dei posti e il numero massimo di candidati da ammettere ai corsi sarà determinato da ciascuna Università o Accademia, d'intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico - strumentali.

Di norma, non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10. Deroghe in diminuzione sono consentite, previe intese tra Università, Accademie e Direttori Regionali interessati, qualora si renda possibile la partecipazione dei corsisti ad attività didattiche comuni e trasversali ai più corsi, anche a distanza.

4.-Le discipline dei percorsi formativi e i relativi crediti sono indicati neg

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