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D.M. MIUR 09.02.2005, n. 21. (G.U. 15.02.2005, n. 13)

Art. 8 - Domande di ammissione - Esclusioni

1.- Le domande di ammissione ai corsi, redatte in carta semplice, secondo i modelli allegati ( Allegati 5 e 6), sono indirizzate all'Ufficio scolastico regionale, Centro Servizi Amministrativi del capoluogo di regione competente per territorio, ove è ubicata la sede di servizio dei candidati.

Le domande debbono essere inviate entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'emanazione del presente decreto, che sarà affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali e pubblicato sul sito Internet del M.I.U.R. www.istruzione.it, e sulla rete Intranet.

Coloro che non sono in servizio al momento della presentazione della domanda o prestano servizio all'estero possono scegliere a quale Centro Servizi Amministrativi di capoluogo di regione indirizzare la domanda.

2.- I Direttori regionali, d'intesa con le Università ed Accademie, provvedono ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate, nelle rispettive Regioni, per l'attivazione dei corsi.

3.- Sulla base delle autocertificazioni, contenute nelle domande di ammissione, gli Uffici scolastici regionali provvedono all'accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali. Oltre al difetto dei requisiti, è motivo di esclusione la domanda prodotta fuori termine o priva della firma dell'interessato.

4.-Le dichiarazioni contenute nei modelli di domanda sono soggette ai controlli previsti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

5.- Avverso il provvedimento motivato di esclusione disposto dal competente Direttore regionale è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla notifica dell'esclusione, solo per er

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