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D.M. MIUR 09.02.2005, n. 21. (G.U. 15.02.2005, n. 13)

Art. 9 - Commissioni giudicatrici

1.- Le commissioni giudicatrici, nominate dal competente Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, sono presiedute, rispettivamente, da un docente universitario o dal direttore dell'Accademia di belle arti e composte da tutti i docenti universitari e dell'Accademia di belle arti, nonché dagli insegnanti delle istituzioni scolastiche, supervisori del tirocinio, che hanno collaborato alle attività del corso speciale.

2.- A conclusione dei lavori le commissioni giudicatrici compilano l'elenco, in ordine alfabetico, distinto per posto di ruolo, classe di concorso o ambito disciplinare dei candidati che hanno superato l'esame finale ed hanno conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento o il diploma di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili, con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, del punteggio finale complessivo conseguito.

3.- Detto elenco è inviato al competente Direttore regionale per l'approvazione e la pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale e della sede dell'Università o dell'Accademia di belle arti in cui si sono tenuti i corsi. Il Direttore Regionale curerà, altresì, la diffusione dell'elenco in parola sul proprio sito Internet.

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