Legge regionale Regione Toscana 01.02.2005, n. 20
1. Il comma 5 dell'articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
"5. Relativamente al sistema regionale per l'impiego ed alle politiche del lavoro, il regolamento regionale disciplina:
a) le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni;
b) la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 23, del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 24 e del Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 27;
c) i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale;
d) le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 21 bis, comma 2, con particolare riferimento al valore minimo del coefficiente di calcolo che può essere adottato dalle stesse;
e) i criteri e le procedure per la stipula delle convenzioni, di cui all'articolo 21 bis, comma 1, con particolare riferimento agli standard minimi degli interventi formativi che devono essere erogati ed ai requisiti professionali dei tutori aziendali;
f) i requisiti, le procedure ed i criteri per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono svolgere servizi al lavoro, con particolare riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
g) l'articolazione e la tenuta dell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati, i requisiti per l'iscrizione, la durata, la sospensione e la revoca
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