Legge regionale Regione Toscana 01.02.2005, n. 20
1. Dopo l'articolo 20 bis della l.r. 32/2002, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 20 ter - Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro
1. È istituito l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione.
2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'elenco, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'accreditamento.
3. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro.".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.