Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41
Titolo II - Il sistema integrato
Capo III - Strutture residenziali e semiresidenziali
1. Il comune esercita la vigilanza sulle strutture autorizzate avvalendosi della commissione di cui all'articolo 20, comma 3.
2. Il comune disciplina le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza, che si effettuano con cadenza almeno annuale, anche mediante richiesta di informazioni, richiesta di autocertificazioni relative alla permanenza dei requisiti, attività di ispezione e controllo sulle strutture.
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