Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41
Titolo III - Programmazione e organizzazione delle funzioni
Capo I - Programmazione
1. Per la realizzazione del sistema integrato è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, sulla base della rilevazione dei bisogni negli ambiti territoriali, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 49/1999.
2. La programmazione regionale e zonale del sistema integrato è attuata secondo i principi dell'integrazione con gli atti di programmazione sanitaria e del coordinamento con quelli delle altre materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
3. I comuni concorrono alla definizione ed alla valutazione delle politiche regionali in materia sociale e socio-sanitaria attraverso la conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'articolo 11 della l.r. 40/2005.
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