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Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Fonte: Bollettino ufficiale Regione Toscana 7 marzo 2005, n. 19.

Titolo III - Programmazione e organizzazione delle funzioni

Capo I - Programmazione

Art. 27 - Programmazione regionale

1. Il Consiglio regionale approva il piano integrato sociale regionale, in raccordo con il piano sanitario regionale, di cui all'articolo 18 della l.r. 40/2005, promuovendo la realizzazione di una programmazione regionale integrata in ambito socio-sanitario.

2. Sulla proposta di piano integrato sociale regionale la Giunta regionale acquisisce il parere della conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'articolo 11 della l.r. 40/2005.

3. La Giunta regionale, attuate le procedure di concertazione previste ai sensi della l.r. 49/1999, adotta il piano integrato sociale regionale che è presentato al Consiglio regionale per la sua approvazione, entro sei mesi dalla approvazione del programma regionale di sviluppo.

4. Il piano integrato sociale regionale ha durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo, è approvato nell'anno di inizio del quinquennio al quale si riferisce la programmazione, ed è aggiornato annualmente in coerenza con gli atti regionali di indirizzo economico e finanziario, anche con proiezione pluriennale.

5. Il piano integrato sociale regionale definisce:

a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, con riferimento alle politiche sociali integrate di cui al titolo V ed i fattori di rischio sociale da contrastare;

b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi e le eventuali prestazioni aggiuntive atte ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articol

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