Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41
Titolo III - Programmazione e organizzazione delle funzioni
Capo I - Programmazione
1. Il piano di zona è lo strumento della programmazione locale del sistema integrato ed é elaborato tenendo conto delle indicazioni e degli obiettivi contenuti nel piano integrato sociale regionale.
2. Nel piano di zona sono indicati:
a) la rete dei servizi e degli interventi attivati e promossi dai comuni nel territorio e le modalità di coordinamento e integrazione di tali servizi e interventi;
b) gli obiettivi di politica sociale da perseguire;
c) i servizi e gli interventi volti a garantire i livelli essenziali di assistenza definiti dallo Stato e le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 4;
d) la determinazione eventuale di livelli di assistenza ulteriori ed integrativi e le risorse messe a disposizione a tale scopo dagli enti locali;
e) la previsione delle risorse necessarie alla realizzazione, in ambito zonale, degli interventi e servizi integrati e di progetti innovativi;
f) l'individuazione degli enti titolari dei servizi e degli interventi per i quali è disposto il finanziamento regionale del piano di zona;
g) l'entità delle risorse regionali destinate a progetti innovativi proposti dai soggetti del terzo settore;
h) la valutazione di impatto della programmazione, effettuata a livello zonale;
i) gli strumenti per il monitoraggio "in itinere" del piano stesso;
j) la valutazione consuntiva di periodo, effettuata a livello zonale.
3. Il piano integrato di salute, di cui all'articolo 21 della l.r. 40/2005, è lo strumento con il quale sono integrate le politiche sociali
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