Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41
Titolo III - Programmazione e organizzazione delle funzioni
Capo II - Organizzazione territoriale e funzioni gestionali
1. La gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi di competenza dei comuni avviene nelle forme previste dalla legislazione vigente.
2. La Regione incentiva le gestioni associate volontarie della zona-distretto, attivate in coerenza con la l.r. 40/2001 e con i provvedimenti attuativi, ovvero attivate nei livelli ottimali di cui all'articolo 33, comma 2.
3. Le forme associative prescelte dai comuni sono indicate nel piano di zona o nel piano integrato di salute.
4. Il piano integrato sociale regionale può prevedere l'obbligo di gestire in forma associata gli interventi a carattere innovativo e sperimentale di interesse regionale.
5. L'ente cui è attribuita la responsabilità della gestione associata esercita le funzioni su tutto il territorio dei comuni partecipanti, salvo quanto previsto dall'atto associativo in caso di costituzione di ufficio comune. L'atto associativo può stabilire il regolamento unitario per lo svolgimento delle funzioni associate.
6. Il piano integrato sociale regionale determina una quota di risorse del fondo sociale regionale da riservare alle incentivazioni delle forme di gestione associata, di cui al comma 2; il piano determina altresì una quota da riservare allo svolgimento dei compiti di supporto all'attività di programmazione.
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