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Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Fonte: Bollettino ufficiale Regione Toscana 7 marzo 2005, n. 19.

Titolo III - Programmazione e organizzazione delle funzioni

Capo II - Organizzazione territoriale e funzioni gestionali

Art. 35 - Aziende unità sanitarie locali

1. Il comune può delegare la gestione di interventi o servizi sociali all'azienda unità sanitaria locale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera c) della l.r. 40/2005.

2. Per la gestione degli interventi e dei servizi sociali delegati, l'azienda unità sanitaria locale ed il comune stipulano apposita convenzione nella quale sono definiti:

a) la struttura organizzativa locale cui compete la gestione dei compiti e degli interventi connessi alle attività ed ai servizi delegati;

b) le caratteristiche ed i volumi di attività e di prestazioni;

c) i criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività e dei servizi delegati, la loro entità, nonché le modalità per il loro trasferimento all'azienda unità sanitaria locale;

d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni, con particolare riguardo alle attività svolte, alle prestazioni erogate ed alle risorse utilizzate.

3. Il direttore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale coadiuva il direttore generale dell'azienda stessa nella direzione degli interventi e dei servizi sociali delegati.

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