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Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Fonte: Bollettino ufficiale Regione Toscana 7 marzo 2005, n. 19.

Titolo III - Programmazione e organizzazione delle funzioni

Capo II - Organizzazione territoriale e funzioni gestionali

Art. 36 - Forme innovative di gestione unitaria ed integrata dei servizi tra comuni e aziende unità sanitarie locali - Società della salute

1. La Regione sostiene ed incentiva forme innovative di gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari denominate, ai sensi dell'articolo 65 della l.r. 40/2005, Società della salute, basate su modalità organizzative e di governo integrate tra comuni e aziende unità sanitarie locali, promuovendo la partecipazione attiva dei comuni e delle aziende unità sanitarie locali per quanto riguarda la conoscenza dei bisogni, la messa a disposizione delle risorse e l'assolvimento degli impegni. La Regione e i comuni valutano i risultati conseguiti dalle Società della salute.

2. Nella zona-distretto in cui è costituita la Società della salute l'organo di governo della stessa assume, con l'esclusione della rappresentanza aziendale, le funzioni e le competenze attribuite dalla presente legge all'articolazione zonale della conferenza dei sindaci.

3. I comuni possono conferire alla Società della salute funzioni e compiti di coordinamento, direzione, organizzazione di servizi e interventi sociali ed, eventualmente, di gestione, in relazione allo sviluppo del processo di integrazione.

4. Le Società della salute organizzano le funzioni proprie del livello di zona-distretto sulla base degli indirizzi dettati dagli atti di programmazione regionale. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 37, 38, 43, comma 2, 49 e 51, non vincolano le Società della salute.

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