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Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Fonte: Bollettino ufficiale Regione Toscana 7 marzo 2005, n. 19.

Titolo III - Programmazione e organizzazione delle funzioni

Capo II - Organizzazione territoriale e funzioni gestionali

Art. 37 - Responsabile del coordinamento sociale

1. L'articolazione zonale della conferenza dei sindaci, d'intesa con l'azienda unità sanitaria locale, individua un coordinatore sociale di zona-distretto per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7, commi 1 e 4, tenendo conto delle gestioni associate eventualmente attivate. Il coordinatore sociale:

a) è responsabile dell'attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale;

b) coordina gli interventi previsti nella rete locale dei servizi;

c) partecipa alle attività dell'ufficio di coordinamento, di cui all'articolo 64, comma 5 della l.r. 40/2005.

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