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Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Fonte: Bollettino ufficiale Regione Toscana 7 marzo 2005, n. 19.

Titolo III - Programmazione e organizzazione delle funzioni

Capo II - Organizzazione territoriale e funzioni gestionali

Art. 38 - Segreteria tecnica

1. La segreteria tecnica dell'articolazione zonale della conferenza dei sindaci, costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 10 della l.r. 40/2005, svolge le seguenti funzioni:

a) supporta tecnicamente l'organo di governo della zona-distretto;

b) collabora alla predisposizione degli atti di programmazione locale;

c) sostiene la partecipazione in ambito zonale dei soggetti del terzo settore;

d) sviluppa ed applica gli strumenti propositivi, progettuali, valutativi e di monitoraggio in ogni fase operativa della programmazione zonale;

e) predispone la relazione consuntiva di zona-distretto, di cui all'articolo 43, e collabora alla raccolta dei dati e delle informazioni necessarie al sistema informativo sociale regionale di cui all'articolo 41.

2. La segreteria tecnica può essere costituita quale ufficio comune tra tutte le amministrazioni locali e la azienda unità sanitaria locale della zona-distretto, così come indicate all'articolo 12, comma 10 della l.r. 40/2005, con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 30, commi 2 e 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), anche per lo svolgimento di attività di coordinamento, connesse alla realizzazione del piano di zona. In tale ipotesi la segreteria tecnica compie gli atti attuativi della programmazione relativi ai progetti innovativi presentati dai soggetti del terzo settore, nei casi individuati dal piano di zona.

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