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Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Fonte: Bollettino ufficiale Regione Toscana 7 marzo 2005, n. 19.

Titolo III - Programmazione e organizzazione delle funzioni

Capo IV - Finanziamento

Art. 45 - Fondo sociale regionale

1. Fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, nel fondo sociale regionale confluiscono le risorse regionali determinate annualmente con legge di bilancio, nonché le risorse, trasferite dallo Stato o provenienti dall'Unione europea, in qualsiasi modo destinate alla realizzazione di interventi e servizi sociali.

2. L'intervento finanziario della Regione ha carattere contributivo e perequativo rispetto all'impegno finanziario dei comuni e degli altri enti locali, ed è finalizzato a sostenere lo sviluppo omogeneo in ambito regionale del sistema integrato e dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

3. Il fondo sociale regionale è destinato:

a) alla Regione per una quota individuata in sede di aggiornamento annuale del piano integrato sociale regionale e riservata al finanziamento delle seguenti attività:

1) promozione e realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali di interesse regionale;

2) adesione a progetti in relazione ai quali è previsto il cofinanziamento;

3) realizzazione delle attività dell'osservatorio sociale e implementazione del sistema informativo dei servizi sociali;

4) promozione di campagne di comunicazione sociale di rilievo regionale;

b) agli enti locali per:

1) il sostegno delle funzioni loro attribuite dalla presente legge;

2) il sostegno per gli interventi, servizi e progetti innovativi determinati in sede di programmazione zonale;

3) la promozione della solidarietà interistituzionale ai

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