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Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Fonte: Bollettino ufficiale Regione Toscana 7 marzo 2005, n. 19.

Titolo IV - Integrazione socio-sanitaria

Capo I - Integrazione socio-sanitaria

Art. 50 - Consultori familiari

1. I consultori familiari, nell'ambito delle funzioni previste dalla normativa vigente statale e regionale nonché dagli atti di programmazione sanitaria e sociale, svolgono funzioni di prevenzione, educazione e promozione del benessere psico-fisico-relazionale del singolo, della coppia e della famiglia.

2. Nei consultori familiari, organizzati in ambito della zona-distretto di cui all'articolo 64 della l.r. 40/2005, è assicurata l'integrazione delle attività socio-sanitarie con quelle sociali gestite dai comuni, singoli o associati, al fine di sostenere e valorizzare:

a) il principio della maternità e paternità, basato su scelte consapevoli e responsabili, anche tramite azioni di informazione sulle problematiche incidenti sulla vita sessuale;

b) la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli, nel rispetto dell'ordinamento vigente;

c) la tutela della donna in gravidanza e gli interventi a sostegno della maternità.

3. La Regione assicura anche tramite i consultori familiari, nel rispetto del principio di sussidiarietà, il riconoscimento del ruolo che le organizzazioni del volontariato e l'associazionismo di settore, comprese le esperienze di autorganizzazione e di mutuo aiuto, hanno nella attuazione degli interventi.

4. La Regione assicura, attraverso l'azione dei consultori familiari, l'informazione su:

a) i diritti delle donne in gravidanza compresa la facoltà di partorire in anonimato;

b) i servizi presenti sul territorio per la tutela della gravidanza e della maternità e le

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