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Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Fonte: Bollettino ufficiale Regione Toscana 7 marzo 2005, n. 19.

Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie

Capo I - Disposizioni finali e transitorie

Art. 62 - Regolamento

1. Con regolamento regionale, da approvarsi entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d'integrazione socio-sanitaria:

1) i requisiti minimi strutturali e organizzativi;

2) le figure professionali di profilo sociale preposte alla direzione delle strutture;

3) i requisiti professionali per il personale addetto;

4) i termini per l'adeguamento delle strutture, autorizzate alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, ai requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3);

5) i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui all'articolo 20, comma 3;

6) i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 2;

b) relativamente alle strutture soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività:

1) i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;

2) i requisiti organizzativi specifici;

3) le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari;

c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali;

d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato.

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