CCNI 14.01.2005
Titolo II - Sezione personale docente
Capo VII - Disposizioni specifiche per la scuola secondaria
1. Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, il passaggio di cattedra può essere chiesto, tenuto conto della nuova configurazione delle classi di concorso introdotta dal D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche, nell'ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica per qualunque classe di concorso purché l'aspirante sia in possesso della specifica abilitazione, ove richiesta. Nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso, sulla base di quanto previsto ai precedenti artt. 3 e 34. Il passaggio di cattedra per le classi di concorso comprese nella tabella D (insegnamenti d'arte applicata) allegata al D.M. 334/94 (e successive modifiche) può essere richiesto a condizione che l'aspirante sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi ordinari per esami e titoli a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte;
- frequenza di corso di riconversione di cui all'art. 1 lettera A del D.M. 231/94 conseguente all'utilizzazione disposta sulla base del titolo di studio nella classe di concorso richiesta per passaggio.
2. È consentito il passaggio a cattedre negli istituti statali per non vedenti e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti per non vedenti é prescritto il possesso anche della specializz
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