C.M. MIUR 12.01.2005, n. 4
Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2005 - 2006.
Com'è noto, l'art. 21 - 9 comma della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28 - 4° comma della legge 28 febbraio 1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 10-1-2005 che il tasso d'inflazione programmato per il 2005 è pari all'1,6%.
Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art.28 della summenzionata legge 28.2.1986, n.41 a tutt'oggi annualmente rivalutati, sono ulteriormente rivalutati, per l'anno scolastico 2005-2006, in ragione dell'1,6%, come dal seguente prospetto in euro:
per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone | limite massimo di reddito per l'a.s. 2004-2005 riferito all'anno d'imposta 2003 | rivalutazione in ragione del 1,6%, con arrotondamento all'unità di euro superiore | limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2005-2006 riferito all'anno d'imposta 2004 |
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1 | euro 4.475,00 | 72,00 | 4.547,00 |
2 | euro 7.425,00 | 119,00 | 7.544,00 |
3 | euro 9.546,00 | 153,00 | 9.699,00 |
4 | euro 11.401,00 | 183,00 | 11.584,00 |
5 | euro 13.255,00 | 213,00 | 13.468,00 |
6 | euro 15.023,00 | 241,00 | 15.264,00 |
7 e oltre | euro 16.789,00 | 269,00 | 17.058,00 |
Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. serie generale 23.5.1990, n. 118).
Si richiama l'attenzione sul di
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