Decreto legge 31.01.2005, n. 7
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e coordinano periodicamente le proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo.
3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, o che svolge attività di lavoro autonomo o professionale.
4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.
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