Decreto legge 31.01.2005, n. 7
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente";
b) al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo".]
Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
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