Decreto legge 31.01.2005, n. 7
1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 300:
1) dopo le parole: "concessione governativa," sono inserite le seguenti: "esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonchè alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,";
2) le parole: "con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005," sono soppresse;
3) le parole: "in misura tale da assicurare" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per
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