Decreto legge 31.01.2005, n. 7
1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale di Italia Lavoro Spa, previa stipula di apposita convenzione.
2. Per la promozione e la gestione di attività riconducibili agli ambiti di cui al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro Spa d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della convenzione di cui al comma 1.
3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro Spa 10 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
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