Decreto legge 31.01.2005, n. 7
1. Alle acque potabili trattate, ottenute mediante apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti, purchè specificatamente approvate dal Ministero della salute in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici previsti per le acque minerali, limitatamente ai criteri di valutazione della carica microbica totale ed al Ph, qualora venga addizionato CO2.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.