Legge regionale Regione Toscana 03.01.2005, n. 5
1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente articolo 6 bis:
"Art. 6 bis - Ambito funzionale e soggetti della programmazione della rete scolastica regionale
1. Nell'ambito delle procedure programmatorie nonché dei criteri e modalità di distribuzione delle risorse umane e finanziarie disponibili stabilite dal regolamento di cui all'articolo 32, sono soggetti della programmazione:
a) le istituzioni scolastiche autonome;
b) i comuni delle zone socio-sanitarie;
c) le province;
d) la Regione.".
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