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Legge regionale Regione Toscana 03.01.2005, n. 5

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di programmazione della rete scolastica regionale. Fonte: Bollettino Ufficiale 12 gennaio 2005, n. 3.

Art. 1 - Introduzione dell'articolo 6 bis nella legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente articolo 6 bis:

"Art. 6 bis - Ambito funzionale e soggetti della programmazione della rete scolastica regionale

1. Nell'ambito delle procedure programmatorie nonché dei criteri e modalità di distribuzione delle risorse umane e finanziarie disponibili stabilite dal regolamento di cui all'articolo 32, sono soggetti della programmazione:

a) le istituzioni scolastiche autonome;

b) i comuni delle zone socio-sanitarie;

c) le province;

d) la Regione.".

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