IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge regionale Regione Toscana 03.01.2005, n. 5

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di programmazione della rete scolastica regionale. Fonte: Bollettino Ufficiale 12 gennaio 2005, n. 3.

Art. 3 - Introduzione dell'articolo 6 quater nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 6 ter della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente articolo 6 quater:

"Art. 6 quater - Intese Stato-Regione per la continuità del diritto all'istruzione

1. Al fine dell'attuazione della programmazione della rete scolastica, fino al completo trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse umane e finanziarie attinenti al settore dell'istruzione, la Giunta regionale promuove intese con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca per definire:

a) le modalità per la determinazione e l'assegnazione da parte statale, in tempi certi, delle risorse umane e finanziarie destinate annualmente alla Regione per lo sviluppo della rete scolastica regionale;

b) le forme di collaborazione tra gli uffici dell'amministrazione regionale e gli uffici decentrati dell'amministrazione scolastica statale in ordine all'istruttoria per l'attuazione della programmazione regionale della rete scolastica e ai relativi adempimenti per l'assegnazione e la mobilità del personale;

c) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.

2. Le intese di cui al comma 1 garantiscono la indefettibile continuità dell'azione amministrativa in tutte le fasi di attuazione della programmazione della rete scolastica.".

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.