Legge regionale Regione Toscana 03.01.2005, n. 5
1. Dopo l'articolo 6 ter della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente articolo 6 quater:
"Art. 6 quater - Intese Stato-Regione per la continuità del diritto all'istruzione
1. Al fine dell'attuazione della programmazione della rete scolastica, fino al completo trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse umane e finanziarie attinenti al settore dell'istruzione, la Giunta regionale promuove intese con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca per definire:
a) le modalità per la determinazione e l'assegnazione da parte statale, in tempi certi, delle risorse umane e finanziarie destinate annualmente alla Regione per lo sviluppo della rete scolastica regionale;
b) le forme di collaborazione tra gli uffici dell'amministrazione regionale e gli uffici decentrati dell'amministrazione scolastica statale in ordine all'istruttoria per l'attuazione della programmazione regionale della rete scolastica e ai relativi adempimenti per l'assegnazione e la mobilità del personale;
c) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.
2. Le intese di cui al comma 1 garantiscono la indefettibile continuità dell'azione amministrativa in tutte le fasi di attuazione della programmazione della rete scolastica.".
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