O.M. MIUR 19.01.2005, n. 6
Titolo I - Disposizioni comuni
1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale - Centro Servizi Amministrativi (1) della provincia di titolarità e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio.
2. Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la domanda di trasferimento al dirigente scolastico dell'istituto di titolarità.
3. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dall'art.5, commi 1 e 2, del C.C.N.I. sulla mobilità, deve presentare domanda all'Ufficio scolastico regionale - Centro Servizi Amministrativi della provincia scelta per il rientro, entro il 10 febbraio 2005 ai fini dell'assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell'impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono rimessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l'assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento.
4. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate all'ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
5. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato (2); il
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