O.M. MIUR 19.01.2005, n. 6
Titolo II - Personale docente
Capo I - Disposizioni generali e comuni
1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo specifiche istruzioni operative (1); la segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all'interessato la scheda contenente i dati inseriti, per consentire una pronta verifica degli stessi. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare al Centro Servizi Amministrativi competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate dalla documentazione, entro 3 giorni dalla data ultima fissata alle scuole per la trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.
2. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici al Centro Servizi Amministrativi, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle predette domande.
3. Il Centro Servizi Amministrativi, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punteggi sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire al Centro Servizi Amministrativi, entro 5 giorni dalla ricezione, motivat
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