O.M. MIUR 19.01.2005, n. 6
Titolo II - Personale docente
Capo II - Disposizioni specifiche
1. I posti in organico nella scuola dell'infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno) sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L'organico degli istituti comprensivi è richiedibile mediante l'indicazione della scuola alla quale è amministrativamente assegnato l'organico medesimo (1), ovvero mediante l'indicazione di una preferenza sintetica che comprenda tale scuola.
2. Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi sono prese in considerazione le preferenze relative a singole scuole con posti di ruolo speciale che non siano sede di organico, o scuole ospedaliere, così come previsto dall'art.14 del Contratto sulla mobilità.
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(1) Tale scuola è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura " Sede di organico-esprimibile dal personale docente".
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