O.M. MIUR 19.01.2005, n. 6
Titolo III - Personale educativo
1. Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, sono trasmesse, con plico a parte, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione, dai dirigenti scolastici ai Centri Servizi Amministrativi, salvo quanto successivamente previsto per il personale educativo in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici.
In tal caso le domande devono essere trasmesse al Centro Servizi Amministrativi competente della provincia di titolarità dell'aspirante al trasferimento. Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici ai Centri Servizi Amministrativi, entro gli stessi termini, con plico a parte.
2. I Centri Servizi Amministrativi procedono alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.
3. I suddetti uffici trattengono quelle dirette ad ottenere il movimento nell'ambito della provincia di titolarità del personale educativo mentre inviano agli altri uffici le domande di movimento in provincia diversa.
4. Il Centro Servizi Amministrativi competente, via via che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'istituto di servizio del personale educati
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