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CCNI AFAM 22.06.2005

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Art. 4 - Fondo di istituto

1. Il fondo di istituto, alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e dalle somme introitate dalle istituzioni finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, è utilizzato in via prioritaria per l'attribuzione delle seguenti indennità annue:

a) incarico di Direzione Euro 5.000

b) incarico di Direttore amministrativo, conferito dal Consiglio di amministrazione Euro 3.400

c) responsabilità di direzione della ragioneria Euro 3.200.

2. Le indennità di cui al comma 1, nonchè le indennità di amministrazione di cui all'art.40 comma1, assegnate direttamente alle istituzioni, sono incrementate del 5% per le istituzioni che hanno una dotazione organica complessiva superiore a 100 unità e di un ulteriore 5%, fino ad un massimo del 20%, per ogni 30 unità oltre le 130. (da 100 a 130 + 5%, da 131 a 160 + 5%, ecc...).

3. Le ore di didattica aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo previsto per le singole discipline, sono retribuite in misura oraria pari a euro 50, compatibilmente, per l'a.a. 2004/2005, con la disponibilità del fondo costituito secondo quanto previsto dall'72 del CCNL.

4. Le ore aggiuntive relative alle attività di ricerca e di produzione artistica sono retribuite secondo criteri e modalità definiti in sede di contrattazione decentrata di istituto e comunque in misura oraria non superiore a Euro 45.

5. Per le funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica, per le attività di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell'istituzione, la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere specifiche indennità annue complessive, non inferiori a Euro 2.000.

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