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CCNI 13.06.2005

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Titolo I - Personale docente

Art. 3 - Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità

1. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga al rapporto 1/138, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità, nonché le quote orario necessarie per sostenere i progetti di sperimentazione integrata tra MIUR e Regioni. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell'organico derivanti dall'attuazione di iniziative progettuali a qualsiasi titolo autorizzate e le ore comunque residuate che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto salvo i casi previsti dall'ordinamento.

2. Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l'efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità

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