CCNI 13.06.2005
Titolo I - Personale docente
1. Nella scuola dell'infanzia e primaria, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell'ambito dell'organico funzionale, debbono essere regolate dal contratto d'Istituto in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico. L'assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell'ambito dell'organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si faranno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente C.C.N.I. Nel caso in cui il contratto d'Istituto non venga definito, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si atterrà ai criteri dell'art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001.(1)
2. La sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell'ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono, peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto, nei limiti previsti dalla contrattazione di istituto.
3. Nella scuola secondaria, qualora l'istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse devono essere regolate dal contratto di istituto tenendo conto di quanto definito al precedente comma 1.
4. Relati
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