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CCNI 13.06.2005

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Titolo I - Personale docente

Art. 6 - Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado

1. Il personale docente titolare nella scuola secondaria di I grado che, in attuazione della normativa vigente, consegua una riduzione dell'orario obbligatorio d'insegnamento nelle classi prime e seconde, completerà il proprio servizio con ore appartenenti alla propria classe di concorso comunque disponibili nella scuola.

2. Le eventuali disponibilità orarie residue, dopo la predetta operazione, saranno tempestivamente comunicate dalle istituzioni scolastiche al competente CSA e andranno a confluire nel quadro delle disponibilità previste dal precedente articolo 3, commi 1 e 4, utilizzabili per tutte le operazioni di cui al presente contratto.

3. Successivamente al conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, il personale docente di cui al precedente 1° comma, che non abbia potuto completare l'orario d'obbligo nel senso ivi indicato, potrà completare, a domanda, il suddetto orario obbligatorio di servizio con ore di altra classe di concorso per la quale sia in possesso della specifica abilitazione o di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento da attribuire. Ove non ricorra la predetta ipotesi, si procederà all'utilizzo dello stesso personale, sino al completamento dell'orario obbligatorio di servizio, per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

4. Le ore ulteriormente disponibili, dopo la precedente fase, potranno essere assegnate come ore aggiuntive d'insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso

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