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CCNI 13.06.2005

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Titolo III - personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 18 - Assegnazioni provvisorie

1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e per i seguenti motivi nell'ordine:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

- ricongiungimento, in assenza del coniuge o convivente, ai figli minori, o maggiorenni inabili o handicappati, ai genitori e ai minori o inabili affidati con provvedimento giudiziario;

- per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.

2. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolge attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall'iscrizione anagrafica.

3. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori anziani, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare nella domanda il comune di ricongiungimento.

4. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, a quanto stabilito d

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