CCNI 13.06.2005
Titolo IV - Disposizione comune
Qualora insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art.2 C.C.N.L. del 24/07/2003. Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti.
- Reclami - Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
- Controversie individuali - Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 130 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 131, 132 e 133 del C.C.N.L. del 24.7.2003, riportati al comma 2, art. 12 del CCNI del 14/1/2005.
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