Decreto legge 30.06.2005, n. 115
Capo II - Ulteriori interventi
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Ferma restando la disciplina transitoria prevista all'articolo 25 della legge 23 agosto 2004, n. 226, il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.
2. Il personale che svolge servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005.
Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
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