Decreto legge 30.06.2005, n. 115
Capo II - Ulteriori interventi
1. Al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Gestione delle eccedenze). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al presente decreto e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'àmbito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'àmbito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazion
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