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Decreto legge 30.06.2005, n. 115

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. (G.U. 01.07.2005, n. 151)

Capo II - Ulteriori interventi

Art. 5 - Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori 12

01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «La targa è personale», sono inserite le seguenti: «e abbinata a un solo veicolo» 13 .

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis» 14

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