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Decreto legge 30.06.2005, n. 115

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. (G.U. 01.07.2005, n. 151)

Capo II - Ulteriori interventi

Art. 5 bis - Modificazioni al codice della strada. 17

1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

«Art. 130-bis. - (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone). - 1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale»;

b) all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi»;

c) all'articolo 213:

1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,»;

2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:

«2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un

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