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Decreto legge 30.06.2005, n. 115

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. (G.U. 01.07.2005, n. 151)

Capo II - Ulteriori interventi

Art. 7 bis - Attività socialmente utili presso uffici giudiziari. 22

1. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra i 1.850 lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, rientrano i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, alla data di entrata in vigore della predetta legge, presso gli uffici giudiziari, ancorché la titolarità della loro utilizzazione sia in capo ad enti locali.

22

Articolo aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.

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