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Decreto legge 30.06.2005, n. 115

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. (G.U. 01.07.2005, n. 151)

Capo II - Ulteriori interventi

Art. 9 - Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace e dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari 24

1. All'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni 25 :

a) al comma 1, le parole: «al capo dell'Ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al Presidente della Corte di appello»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'àmbito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.» 26 ;

d) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previ

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