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Decreto legge 30.06.2005, n. 115

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. (G.U. 01.07.2005, n. 151)

Capo II - Ulteriori interventi

Art. 9 bis - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 29

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 (L), il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)»;

b) all'articolo 14 (L), al comma 2, dopo la parola: «civile,» sono inserite le seguenti: «senza tener conto degli interessi,»;

c) l'articolo 15 (R) è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (L). - (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato). - 1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa»;

d) all'articolo 112 (L), al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 9

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