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D.M. MIUR 16.06.2005

Indizione procedura valutativa per la formazione delle graduatorie previste dall'art. 2 bis del D.L. 7.04.04, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.06.04, n. 14. (G.U. 28.06.2005, n. 51 - Serie concorsi)

Art. 10 - Titoli culturali e titoli di servizio

1. L'attribuzione del punteggio dei titoli culturali e dei titoli di servizio è effettuata dal responsabile del procedimento amministrativo di cui al comma 6 dell'articolo 5, sulla base delle seguenti indicazioni:

A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 10):

1) diploma di laurea, di Conservatorio, di Accademia di belle arti statali e legalmente riconosciute, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, dell'Accademia nazionale di danza, di Istituto musicale pareggiato p. 3;

2) diploma di perfezionamento conseguito presso Accademia di S. Cecilia, diploma di specializzazione o di dottorato di ricerca rilasciati da Università statali e non statali p. 2;

3) diploma di perfezionamento post-laurea di durata non inferiore ad un anno rilasciato da Università statali e non statali p. 1;

4) idoneità in una procedura concorsuale per esami e titoli p. 0,50.

B) Titoli di servizio (fino ad un massimo di punti 30):

1) Servizio prestato nelle Accademie statali, negli ISIA e nei Conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati:

a) per la disciplina cui si riferisce la graduatoria: p. 6 per ogni anno; p. 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;

b) per ogni altra disciplina: p. 3 per ogni anno; p. 0,5 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

2) Servizio prestato nelle Accademie legalmente riconosciute:

a) per la disciplina cui si riferisce la graduatoria: p. 3 per ogni anno; p. 0,5 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;

b) per ogni altra disciplina: p. 1,5 per ogni anno; p. 0,25 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

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