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D.M. MIUR 16.06.2005

Indizione procedura valutativa per la formazione delle graduatorie previste dall'art. 2 bis del D.L. 7.04.04, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.06.04, n. 14. (G.U. 28.06.2005, n. 51 - Serie concorsi)

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici di ammissione debbono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti generali di ammissione:

- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio). Tale ultimo requisito deve sussistere anche alla data d'inizio dell'anno accademico nel quale si attiva l'eventuale rapporto di lavoro;

- godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

- non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 7.02.1994, n. 174, i cittadini degli stati membri dell'Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza.

3. Non possono partecipare alla procedura:

- coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

- coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

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