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D.M. MIUR 16.06.2005

Indizione procedura valutativa per la formazione delle graduatorie previste dall'art. 2 bis del D.L. 7.04.04, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.06.04, n. 14. (G.U. 28.06.2005, n. 51 - Serie concorsi)

Art. 6 - Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile, e comporta pertanto l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre i termini perentori previsti dall'articolo 5.

2. Sono esclusi dalla procedura, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti, i candidati privi dei requisiti specifici di ammissione di cui all'articolo 2 o dei requisiti generali di ammissione di cui all'articolo 3.

3. Sono altresì esclusi dalla procedura i candidati che abbiano presentato più di una domanda, salvo che le domande non siano state presentate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4.

4. L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda, ovvero sulla base della documentazione prodotta, ovvero sulla base di accertamenti disposti dall'Amministrazione.

5. L'esclusione è disposta dal Direttore generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con motivato provvedimento, che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura. A tal fine i Direttori delle istituzioni sede di svolgimento della procedura, invieranno al Ministero l'elenco dei candidati che hanno presentato domanda ai fini dell'accertamento della causa di esclusione di cui al comma 3 nonché gli elenchi, distinti per disciplina, dei candidati per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 indicando, a fianco di ciascun nominativo, le cause specifiche di esclusione e inviando fotocopia della domanda e della relativa documentazione.

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