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D.M. MIUR 16.06.2005

Indizione procedura valutativa per la formazione delle graduatorie previste dall'art. 2 bis del D.L. 7.04.04, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.06.04, n. 14. (G.U. 28.06.2005, n. 51 - Serie concorsi)

Art. 8 - Commissioni

1. Le commissioni esaminatrici, con il compito di valutare i titoli artistico-profesionali, sono nominate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono costituite da tre componenti di cui due sorteggiati tra i docenti titolari degli insegnamenti, con una anzianità giuridica nel ruolo di almeno cinque anni, proposti dal consiglio accademico, ove costituito, o dal collegio dei professori di ciascuna istituzione, ed uno scelto tra qualificati esperti del settore o docenti anche collocati a riposo.

2. Non è consentita la rinuncia alla nomina conferita da parte dei docenti proposti dalle istituzioni, salvo che per comprovati motivi da documentarsi adeguatamente.

3. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, in servizio nell'Istituzione che gestisce la procedura, con profilo professionale non inferiore ad assistente amministrativo.

4. Le commissioni nella prima riunione, prima di procedere all'apertura dei plichi presentati dai candidati, predeterminano i criteri di massima ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli artistico-professionali. Di tali criteri deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito internet dell'istituzione sede di svolgimento della procedura.

5. I processi verbali delle operazioni valutative devono essere contestualmente ed analiticamente redatti in duplice copia e devono essere firmati da tutti i componenti la commissione.

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