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D.M. MIUR 16.06.2005

Indizione procedura valutativa per la formazione delle graduatorie previste dall'art. 2 bis del D.L. 7.04.04, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.06.04, n. 14. (G.U. 28.06.2005, n. 51 - Serie concorsi)

Art. 9 - Titoli artistico-professionali

1. Ciascun candidato non può presentare più di cinquanta titoli artistico-professionali.

2. La commissione può attribuire, per i titoli di cui al comma 1, fino ad un massimo di punti 60.

3. Non possono essere valutati dalla commissione i titoli che non siano attinenti all'insegnamento oggetto della graduatoria o adeguatamente documentati.

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